di Luigi Mariano Guzzo
Su questo blog, in data 25 marzo 2020, scrivevamo (leggi qui) che la notizia di cui si dava conto negli Orientamenti per la Settimana Santa della Conferenza Episcopale Italiana, circa un’interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizzava la partecipazione ai riti della Settimana Santa di una rappresentanza minima di fedeli, nel rispetto della distanza di sicurezza e delle misure igienico-sanitarie, appariva quasi come una deroga “per sentito dire” della disposizione sulla sospensione delle “cerimonie religiose e civili, ivi comprese quelle funebri” (art. 2, c. 1, lett. v) del DPCM dell’8 marzo 2020). Si presentavano diversi problemi pratici, a partire dall’autocertificazione. E, nello stesso articolo, speravamo in un’azione chiarificatrice del governo italiano, tramite un nuovo provvedimento oppure un’interpretazione della citata disposizione, che rimane in vigore ai sensi del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020.
Finalmente, dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (Direzione centrale degli affari dei culti) del Ministero dell’Interno, arriva una Nota di chiarimenti a firma del Capo Dipartimento Michele di Bari, in risposta ad alcuni quesiti inviati dalla Conferenza Episcopale Italiana, anche su sollecitazione dell’arcivescovo di Catanzaro-Squillace Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza Episcopale Calabra.
Questa Nota su “esigenze determinate dall’esercizio del diritto alla libertà di culto”, indirizzata a Mons. Ivan Maffei, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, è redatta alla luce di un parere del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Non entriamo nel merito del contenuto della Nota, ma precisiamo gli aspetti principali.
1) Apertura delle chiese.
Come già sottolineato nelle FAQ del Governo italiano del 15 marzo (leggi qui) non è disposta la chiusura delle chiese che rimangono aperte, per la preghiera individuale, “solo ad un numero limitato di fedeli, garantendo le distanze minime tra loto ed evitando qualsiasi forma di assembramento o raggruppamento di persone”.
Per contemperare l’esigenza della preghiera individuale con quella di limitare gli spostamenti dalla propria abitazione, si sottolinea – ed è un elemento di novità – come l’accesso alle chiese possa avvenire esclusivamente in occasione degli spostamenti determinati da “comprovate esigenze lavorative” ovvero per “situazioni di necessità” qualora la chiesa sia situata lungo il percorso, potendo esibire, in caso di controllo delle Forze di polizia, la prescritta autocertificazione. Ciò significa che nell’autocertificazione non compaiono motivi specifici inerenti alla soddisfazione di esigenze spirituali.
2) Cerimonie religiose.
Viene ribadito il principio che la ratio della disposizione governativa che sospende le cerimonie religiose è di evitare assembramenti di persone che potrebbero favorire il concorso del contagio. Da ciò ne consegue che non sono vietate le celebrazioni liturgiche senza il concorso dei fedeli e limitate ai soli celebranti ed agli “accoliti necessari per l’officiatura del rito”.
3) Settimana Santa e celebrazioni similari.
Viene confermato quanto riportano gli Orientamenti sulla Settimana santa della Cei. E così si legge che per i “riti della Settimana Santa” e per le “celebrazioni similari” il numero dei partecipanti deve essere limitato ai celebranti, al diacono, all’organista, al cantore e agli operatori per la trasmissione. Da sottolineare che rispetto agli Orientamenti non si fa qui riferimento a “chi serve all’altare”.
Ma l’aspetto più interessante riguarda l’autocertificazione. Perché, in questa fattispecie, è precisato come i ministri celebranti e i partecipanti, per spostarsi dall’abitazione alla chiesa ove si svolge la celebrazione, in caso di controlli o verifiche da parte delle Forze di polizia, dovranno esibire l’autocertificazione con causale: “comprovate esigenze lavorative”, indicando il giorno e l’ora della celebrazione nonché l’indirizzo della chiesa.
In tal modo, il “servizio liturgico” viene assimilato alle “esigenze lavorative”, nonostante – come si legge sulla Nota – “il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile ad un rapporto di impiego, e peraltro non comporti né un contratto né una retribuzione”. Anche in questo caso, ne consegue che nell’autocertificazione non compaiono motivi legati alle esigenze spirituali.
4) Matrimoni.
Per la prima volta si fa riferimento ai matrimoni. Si precisa che è possibile svolgere il rito alla sola presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della distanza minima di sicurezza
Conclusioni (aperte)
Sicuramente questa Nota chiarisce alcuni aspetti essenziali della vita delle comunità religiose. Ed allarga le maglie interpretative della disposizione che sospende le cerimonie religiose, precisando che la ratio della norma – come facilmente intuibile – risiede nell’esigenza di evitare gli assembramenti.
L’interlocuzione tra la Cei e il governo italiano dimostra che il principio di bilateralità pattizia continua ad operare, in una certa misura, anche in uno stato di necessità dovuto ad un’emergenza sanitaria. Nonostante ciò, però, dello stesso principio non si trova traccia nel decreto-legge n. 19 del 2020.
Di certo, l’interpretazione fornita in questo documento, sebbene la Nota sia espressamente indirizzata ai rappresentanti istituzionali della Chiesa cattolica in Italia e richiama elementi propri e specifici della liturgica cattolica, non può che riguardare tutte le confessioni religiose, nel rispetto del principi del divieto di discriminazione per motivi religiosi e dell’eguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge, sanciti nella nostra Carta Costituzionale.
Ci sono alcuni aspetti di criticità da mettere in evidenza:
- Non si comprende esattamente a che cosa ci si riferisca quando si parla in relazione ai riti della Settimana Santa di “celebrazioni similari”. O meglio, le celebrazioni similari sono da intendere sotto un profilo “oggettivo” o “soggettivo”? O, forse, ancor di più, alternativamente sotto entrambi i profili? Se “oggettivo”, riguarda altre celebrazioni, anche al di fuori della Settimana Santa, potrebbero pure essere le singole messe domenicali; se “soggettivo”, riguarda le altre confessioni religiose diverse dalla cattolica, ma bisognerebbe esplicitare, in questo caso, le differenti componenti liturgiche che possono partecipare al rito, siccome il “prototipo” riguarda comunque la liturgia cattolica;
- Non è esplicitata l’autocertificazione necessaria per i matrimonio, che pure sono consentiti. A meno che non si ritenga che i nubendi possano autocertificare di trovarsi in chiesa perché prima erano andati al tabacchino, e i testimoni possano fare un’autocertificazione per esigenze lavorative… Ma è questa solo una battuta. Aspettiamo altri chiarimenti.
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